Notifiche verbali C.d.S.

Termini, tempi e modalità di notifica dei verbali

Il verbale di accertamento di violazione al codice della strada deve essere preferibilmente, contestato all'interessato nel momento stesso dell’infrazione.

Casi di notifica per mancata contestazione immediata:
- Infrazioni accertate con strumentazione elettronica (autovelox, infrazioni semaforiche, accessi a ZTL/APU);
- quando il trasgressore è assente;
- quando fermare il veicolo comporterebbe rischio per la sicurezza degli utenti stradali;
- tutti gli altri casi previsti dall'art. 201 c.1 bis C.d.S..

Termini per la notifica
Nel caso di contestazione differita della violazione, la notifica deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione. I giorni diventano 360 se il proprietario è residente all’estero.
Il computo dei termini e le modalità della notificazione avvengono rispettivamente ai sensi dell'art. 155 e 137 e seguenti del c.p.c..
Il termine dei 90 giorni decorre da quando la Polizia Locale accerta la violazione a quando affida la notifica al messo notificatore o al servizio postale; per esempio, se il verbale è stato spedito l'89° giorno dopo l'accertamento, il termine di notifica si considera rispettato, anche se lo stesso è giunto al destinatario il 95° giorno.

Cambio di proprietà  o residenza 
Nel caso di mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.